CONSIDERAZIONI SUI REFERENDUM

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Sui referendum si sta scrivendo e dicendo tanto che ci sembra superfluo aggiungere parole a quelle che girano: nelle TV, nei giornali, nel web e nei discorsi pubblici e privati.

Più opportuno, ci sembra, fare alcune considerazioni, sperando, che chi ci legge voglia discuterne con noi.

1^ considerazione

L’art. 75 della Costituzione Italiana recita: “E` indetto referendum popolare [cfr. art.87 c.6] per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77] quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art.81], di amnistia e di indulto [cfr. art.79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art.80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Pertanto, l’ammissibilità è descritta nel secondo comma, è relativa soltanto ad alcune tipologie di leggi e non riguarda il merito, come è avvenuto per i referendum sulla cannabis e sull’eutanasia legale.

2^ considerazione

L’art. 579 codice penale interessato del referendum sull’eutanasia legale è relativo all’ Omicidio del consenziente, ovvero il suicidio assistito.

Con il suicidio assistito si pone fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante l’auto-somministrazione di dosi letali di farmaci “assistito” da un medico o da un’altra figura che rende disponibili le sostanze necessarie.

Il suicidio assistito quindi prevede che la persona malata assuma in modo indipendente il farmaco letale e che il ruolo del sanitario si limiti alla preparazione del farmaco che poi il paziente assumerà per conto proprio.

Il termine “eutanasia”, che significa letteralmente “buona morte” indica, invece, l’uccisione di un soggetto, intenzionalmente e nel suo interesse, in grado di esprimere la volontà di morire.

L’eutanasia, quindi, non necessita della partecipazione attiva del soggetto che ne fa richiesta, e necessita di un’azione diretta di un medico, che somministra un farmaco (di regola per via endovenosa).

Sono due cose differenti, come ha detto la Corte Costituzionale, ma non si può accusare il comitato promotore di aver sbagliato, come ha detto pubblicamente il Presidente Amato aggiungendo insinuazioni su raccolte di firme truffaldine, in quanto il titolo del referendum è stabilito dalla Corte di Cassazione.

3^ considerazione

I due referendum bocciati di cui sopra, sono quelli che riguardano più strettamente la vita quotidiana e la scelta personale dei cittadini, al contrario di quelli sulla giustizia che appartengono più alle questioni di palazzo che a quelle della vita di ciascuno di noi. La loro bocciatura rappresenta una volontà di controllo e di ingerenza inammissibile in uno stato laico e democratico.

4^ considerazione

I referendum, nel nostro Paese sono abrogativi, ossia possono solo cancellare parti di una legge. Cosa sempre difficile e complicata come abbiamo visto nei quesiti referendari degli anni passati, dove la domanda di cosa si volesse abrogare era il più delle volte incomprensibile. (Ma come mai non ha costituito causa di bocciatura?).

Sarebbe ora che si cominciasse a promuovere anche il referendum propositivo.

E magari sarebbe ora che si riuscisse a votare un parlamento in grado di fare le leggi che interessano ai cittadini.

5^ considerazione

Forse è opportuno ricordare che, alla terza Conferenza Nazionale sulle sostanze Stupefacenti tenutasi a Genova il 28-30 Novembre 2000, il ministro della Sanità Umberto Veronesi, fece un importante intervento dove distinse tra sostanze pesanti e leggere e dove negò i danni della cannabis; l’allora Presidente del Consiglio Amato boicottò il confronto, facendo uno sgarbo istituzionale significativo, non andando. D’altro canto il socialista on. Amato sostenne l’on. Craxi che nel ’90 volle una legge fortemente proibizionista andando contro il compagno di partito Loris Fortuna.

Noi no, ma altri potrebbero pensare che Amato sia di parte e che abbia voluto interferire dall’alto del suo potere …  un po’ alla Craxi.

Marco Veronesi

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